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Corriere della Sera - 05 gennaio 1967

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5 gennaio 1967: La polemica sul pagamento del canone apre il nuovo anno. Il Corriere della Sera ospita un articolo del dott. Giorgio Lunardini, direttore dell'ufficio registro atti giudiziari di Parma. Lunardini, partendo dall'osservazione che negli ultimi mesi del 1966 molti cittadini hanno fatto ricorso per ottenere la restituzione del denaro speso per pagare il canone televisivo, smonta , sotto il profilo giuridico, gli argomenti dei ricorrenti. Sostiene Lunardini: per i ricorrenti la legge 4/6/1938 n.880, legittimerebbe la riscossione del canone solo per l'abbonamento della radio e non della TV. Quest'ultimo sarebbe stato introitato in contrasto con l'art.23 della Costituzione in base al quale nessuna prestazione patrimoniale o personale non può essere imposta se non in base alla legge. La tesi secondo Lunardini non è del tutto corretta. In primo luogo perchè secondo l'insegnamento della Cassazione l'interpretazione estensiva è ammessa anche in tema di leggi tributarie. Si badi bene : interpretazione estensiva e non per analogia. In secondo luogo il legislatore tributario nel 1938 non poteva prevedere le diffusioni televisive e quindi non poteva specificarle. Ecco perchè il decreto del 19 novembre 1953 definisce il servizio TV come ampliamento del servizio radiocircolare. In questo senso il pagamento del canone riguarda sia radio che TV. Una sentenza della Corte Costituzionale (n. 48 del 11/7/1961) stabilisce che l'art. 23 della Costituzione non esige che i tributi siano istituiti per legge bensì in base alla legge consentendo che sia rimandata a provvedimenti amministrativi la determinazione delle prestazioni. Inoltre, secondo Lunardini, giudice competente sulla materia è il tribunale civile, dato che la riscossione del canone è affidata ad uffici dipendenti dal ministero delle Finanze.

Corriere della Sera - 05 gennaio 1967

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