11 luglio 1961: Il problema del monopolio torna alla Corte Costituzionale. Questa volta si dibatte sull'iniziativa della provincia di Bolzano, che - come abbiamo visto - ha chiesto di poter provvedere per suo conto alla "predisposizione o all'approvazione di programmi per le trasmissioni radio e televisive delle stazioni locali", ossia di poter gestire in proprio le trasmissioni dei programmi locali in lingua tedesca previsti dalla Rai e dei programmi in partenza da Bolzano (oltre ad arrogarsi diritti in merito ad assunzioni e nomine). A giustificazione delle leggi provinciali approvate, l'amministrazione di Bolzano ha presentato una eccezione di incostituzionalità del monopolio statale nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome, dove sarebbe sostituito da un "monopolio provinciale" o regionale. L'eccezione viene però respinta, e la legge provinciale concernente "norme sulla parità dei gruppi linguistici nelle radiocomunicazioni". dichiarata incostituzionale. "La radiotelevisione - si legge nella sentenza - non può essere considerata vera e propria istituzione culturale disciplinabile nel suo uso, se localizzata sul territorio provinciale, dalla potestà amministrativa della Provincia (...). D'altra parte la statualità del servizio televisivo esige che ogni settore della sua organizzazione, ivi compreso il contenuto dei programmi, competa di diritto e di fatto allo Stato. Lo Stato ha validamente dato il servizio in concessione, e la Provincia non ha potere di interferirvi, ancorché avesse competenza in materia" (Giurisprudenza Costituzionale 1961, pagg.990 e seguenti). Dunque la Corte Costituzionale, ribadendo quanto già espresso dalla precedente sentenza del luglio 1960, conferma la legittimità del monopolio statale delle trasmissioni televisive con una motivazione "culturale-sociologica che mette in evidenza - come sottolinea Enrico Baragli in un articolo pubblicato nel gennaio 1971 da Civiltà Cattolica - "i caratteri di preminente interesse generale delle telecomunicazioni". La difesa della Provincia di Bolzano ha invocato anche, a proprio sostegno, il principio della libertà di manifestare il pensiero con ogni mezzo, che deriva dall'art.21 della Costituzione, sostenendo che la richiesta deve considerarsi "esplicazione del diritto della Provincia alla divulgazione del proprio pensiero, per la tutela delle specifiche esigenze locali". Riguardo a questa questione "occorre ricordare che la Corte, con la sentenza n.59 del 1960, ha ritenuto che l'art.21 non risulta violato per effetto della riserva a favore dello Stato, stabilita per i servizi radiotelevisivi dalle leggi vigenti e dalla conseguente possibilità di farne oggetto di concessione in esclusiva"
Giurisprudenza Costituzionale - 1961 - pagg.990 e seguenti
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